(Codice della navigazione-art. 65)
                              Art. 65. 
                         (Imbarco e sbarco). 
 
  Il comandante del porto regola e vigila,  secondo  le  disposizioni
del regolamento, il carico, lo scarico e  il  deposito  delle  merci,
l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri. 
 
  Le operazioni di carico, scarico e deposito di  armi,  munizioni  e
merci pericolose sono disciplinate da leggi e regolamenti speciali.