Art. 65.
(Imbarco e sbarco).
Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni
del regolamento, il carico, lo scarico e il deposito delle merci,
l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri.
Le operazioni di carico, scarico e deposito di armi, munizioni e
merci pericolose sono disciplinate da leggi e regolamenti speciali.