(Codice della navigazione-art. 66)
                              Art. 66. 
        (Navi e galleggianti addetti al servizio dei porti). 
 
  Il comandante del porto regola e vigila,  secondo  le  disposizioni
del regolamento, l'impiego delle navi, dei galleggianti e delle altre
costruzioni galleggianti addette al servizio del porto.