(Codice della navigazione-art. 68)
                              Art. 68. 
         (Vigilanza sull'esercizio di attivita' nei porti). 
 
  Coloro che esercitano un'attivita' nell'interno  dei  porti  ed  in
genere   nell'ambito   del   demanio   marittimo    sono    soggetti,
nell'esplicazione di tale attivita', alla  vigilanza  del  comandante
del porto. 
 
  Il  capo  del  compartimento,  sentite  le  associazioni  sindacali
interessate, puo' sottoporre  all'iscrizione  in  appositi  registri,
eventualmente a numero chiuso, e ad altre speciali limitazioni coloro
che esercitano le attivita' predette.