Art. 68.
(Vigilanza sull'esercizio di attivita' nei porti).
Coloro che esercitano un'attivita' nell'interno dei porti ed in
genere nell'ambito del demanio marittimo sono soggetti,
nell'esplicazione di tale attivita', alla vigilanza del comandante
del porto.
Il capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali
interessate, puo' sottoporre all'iscrizione in appositi registri,
eventualmente a numero chiuso, e ad altre speciali limitazioni coloro
che esercitano le attivita' predette.