Art. 69.
(Soccorso a navi in pericolo e a naufraghi).
L'autorita' marittima, che abbia notizia di una nave in pericolo
ovvero di un naufragio o di altro sinistro, deve immediatamente
provvedere al soccorso, e, quando non abbia a disposizione ne' possa
procurarsi i mezzi necessari, deve darne avviso alle altre autorita'
che possano utilmente intervenire.
Quando l'autorita' marittima non puo' tempestivamente intervenire,
i primi provvedimenti necessari sono presi dall'autorita' comunale.