(Codice della navigazione-art. 69)
                              Art. 69. 
            (Soccorso a navi in pericolo e a naufraghi). 
 
  L'autorita' marittima, che abbia notizia di una  nave  in  pericolo
ovvero di un naufragio  o  di  altro  sinistro,  deve  immediatamente
provvedere al soccorso, e, quando non abbia a disposizione ne'  possa
procurarsi i mezzi necessari, deve darne avviso alle altre  autorita'
che possano utilmente intervenire. 
 
  Quando l'autorita' marittima non puo' tempestivamente  intervenire,
i primi provvedimenti necessari sono presi dall'autorita' comunale.