(Codice della navigazione-art. 71)
                              Art. 71. 
                  (Divieto di getto di materiali). 
 
  Nei porti e' vietato gettare materiali di qualsiasi specie. 
 
  Il capo del compartimento determina le altre  zone  alle  quali  e'
esteso tale divieto per esigenze del transito  e  della  sosta  delle
navi, o per altre necessita' del traffico e della pesca.