(Codice della navigazione-art. 72)
                              Art. 72. 
                 (Rimozione di materiali sommersi). 
 
  Nel caso di sommersione di merci o di altri  materiali  nei  porti,
rade,  canali,  gli  interessati  devono   provvedere   all'immediata
rimozione. 
 
  Qualora gli interessati non adempiano a tale obbligo e  a  giudizio
dell'autorita' marittima possa derivare dal fatto un  pericolo  o  un
intralcio alla navigazione, il capo del compartimento puo' provvedere
d'ufficio alla rimozione  e,  ove  sia  il  caso,  alla  vendita  dei
materiali predetti per conto dello Stato. 
 
  L'interessato  e'  tenuto  a  corrispondere  allo  Stato  le  spese
sostenute, o la differenza tra queste e il ricavato dalla vendita.