Art. 72.
(Rimozione di materiali sommersi).
Nel caso di sommersione di merci o di altri materiali nei porti,
rade, canali, gli interessati devono provvedere all'immediata
rimozione.
Qualora gli interessati non adempiano a tale obbligo e a giudizio
dell'autorita' marittima possa derivare dal fatto un pericolo o un
intralcio alla navigazione, il capo del compartimento puo' provvedere
d'ufficio alla rimozione e, ove sia il caso, alla vendita dei
materiali predetti per conto dello Stato.
L'interessato e' tenuto a corrispondere allo Stato le spese
sostenute, o la differenza tra queste e il ricavato dalla vendita.