Art. 73.
(Rimozione di navi e di aeromobili sommersi).
Nel caso di sommersione di navi o di aeromobili nei porti, rade,
canali, ovvero in localita' del mare territoriale nelle quali a
giudizio dell'autorita' marittima possa derivarne un pericolo o un
intralcio per la navigazione, il capo del compartimento ordina al
proprietario, nei modi stabiliti dal regolamento, di provvedere a
proprie spese alla rimozione del relitto, fissando il termine per
l'esecuzione.
Se il proprietario non esegue l'ordine nel termine fissato,
l'autorita' provvede d'ufficio alla rimozione e alla vendita dei
relitti per conto dello Stato. Per le navi di stazza lorda superiore
a trecento tonnellate, se il ricavato dalla vendita non e'
sufficiente a coprire le spese, il proprietario e' tenuto a
corrispondere allo Stato la differenza.
Se il ricavato della vendita dei relitti supera le spese sostenute
dallo Stato, sulla differenza concorrono i creditori privilegiati o
ipotecari sulla nave.
Nei casi d'urgenza l'autorita' puo' senz'altro provvedere
d'ufficio, per conto e a spese del proprietario. Tuttavia per le navi
di stazza lorda non superiore alle trecento tonnellate, il
proprietario e' tenuto al pagamento delle spese di rimozione soltanto
entro i limiti del valore dei relitti ricuperati.