(Codice della navigazione-art. 73)
                              Art. 73. 
            (Rimozione di navi e di aeromobili sommersi). 
 
  Nel caso di sommersione di navi o di aeromobili  nei  porti,  rade,
canali, ovvero in localita'  del  mare  territoriale  nelle  quali  a
giudizio dell'autorita' marittima possa derivarne un  pericolo  o  un
intralcio per la navigazione, il capo  del  compartimento  ordina  al
proprietario, nei modi stabiliti dal  regolamento,  di  provvedere  a
proprie spese alla rimozione del relitto,  fissando  il  termine  per
l'esecuzione. 
 
  Se  il  proprietario  non  esegue  l'ordine  nel  termine  fissato,
l'autorita' provvede d'ufficio alla  rimozione  e  alla  vendita  dei
relitti per conto dello Stato. Per le navi di stazza lorda  superiore
a  trecento  tonnellate,  se  il  ricavato  dalla  vendita   non   e'
sufficiente  a  coprire  le  spese,  il  proprietario  e'  tenuto   a
corrispondere allo Stato la differenza. 
 
  Se il ricavato della vendita dei relitti supera le spese  sostenute
dallo Stato, sulla differenza concorrono i creditori  privilegiati  o
ipotecari sulla nave. 
 
  Nei  casi  d'urgenza   l'autorita'   puo'   senz'altro   provvedere
d'ufficio, per conto e a spese del proprietario. Tuttavia per le navi
di  stazza  lorda  non  superiore  alle   trecento   tonnellate,   il
proprietario e' tenuto al pagamento delle spese di rimozione soltanto
entro i limiti del valore dei relitti ricuperati.