Art. 75.
(Danni alle opere e agli impianti portuali).
In caso di danni cagionati a opere portuali o a impianti attinenti
ai servizi della navigazione, il capo del compartimento provvede che
ne sia accertata l'entita' a mezzo dell'ufficio del genio civile ed
intima al responsabile di eseguire, entro un termine determinato, le
riparazioni necessarie. In caso di urgenza o in caso di inesecuzione
da parte del responsabile, l'autorita' provvede d'ufficio alle
riparazioni a spese del medesimo.
Quando i danni predetti sono cagionati da una nave il comandante
del porto puo' richiedere il versamento di una cauzione a garanzia
del pagamento delle spese per le riparazioni.