(Codice della navigazione-art. 75)
                              Art. 75. 
            (Danni alle opere e agli impianti portuali). 
 
  In caso di danni cagionati a opere portuali o a impianti  attinenti
ai servizi della navigazione, il capo del compartimento provvede  che
ne sia accertata l'entita' a mezzo dell'ufficio del genio  civile  ed
intima al responsabile di eseguire, entro un termine determinato,  le
riparazioni necessarie. In caso di urgenza o in caso di  inesecuzione
da  parte  del  responsabile,  l'autorita'  provvede  d'ufficio  alle
riparazioni a spese del medesimo. 
 
  Quando i danni predetti sono cagionati da una  nave  il  comandante
del porto puo' richiedere il versamento di una  cauzione  a  garanzia
del pagamento delle spese per le riparazioni.