Art. 76.
(Interrimento dei fondali e intorbidamento delle acque).
Se l'esercizio di impianti industriali o di depositi stabiliti sui
margini di banchine o di moli, ovvero di canali navigabili, determina
interrimento delle acque adiacenti, gli esercenti sono tenuti a
provvedere alla conservazione del buon regime dei fondali, in
conformita' delle disposizioni impartite dal capo del compartimento.
Del pari gli esercenti sono tenuti a provvedere, secondo le
disposizioni impartite dalla predetta autorita', per ovviare
all'intorbidamento delle acque prodotto dagli impianti o dai
depositi.
In caso di mancato adempimento da parte degli esercenti,
l'autorita' predetta provvede di ufficio a spese dell'interessato.