(Codice della navigazione-art. 76)
                              Art. 76. 
      (Interrimento dei fondali e intorbidamento delle acque). 
 
  Se l'esercizio di impianti industriali o di depositi stabiliti  sui
margini di banchine o di moli, ovvero di canali navigabili, determina
interrimento delle acque  adiacenti,  gli  esercenti  sono  tenuti  a
provvedere  alla  conservazione  del  buon  regime  dei  fondali,  in
conformita' delle disposizioni impartite dal capo del compartimento. 
 
  Del pari  gli  esercenti  sono  tenuti  a  provvedere,  secondo  le
disposizioni  impartite  dalla  predetta   autorita',   per   ovviare
all'intorbidamento  delle  acque  prodotto  dagli  impianti   o   dai
depositi. 
 
  In  caso  di  mancato  adempimento  da   parte   degli   esercenti,
l'autorita' predetta provvede di ufficio a spese dell'interessato.