(Codice della navigazione-art. 77)
                              Art. 77. 
    (Obblighi dei frontisti di canali o di altri corsi di acqua). 
 
  Lungo le sponde dei canali e degli altri corsi di  acqua  sboccanti
in un porto, i proprietari frontisti devono costruire e mantenere  in
buono stato i  muri  di  sponda  e  gli  argini  occorrenti,  nonche'
prendere tutte le misure necessarie  ad  evitare  l'interrimento  dei
fondali. 
 
  Il capo del compartimento, sentito l'ufficio del genio  civile,  e,
se del caso, l'ufficio tecnico comunale, emana le  disposizioni  alle
quali devono attenersi i proprietari frontisti  nella  costruzione  e
manutenzione delle opere predette. 
 
  In caso di mancato adempimento da parte dei proprietari  frontisti,
l'autorita' predetta provvede di ufficio, a spese dell'interessato.