Art. 77.
(Obblighi dei frontisti di canali o di altri corsi di acqua).
Lungo le sponde dei canali e degli altri corsi di acqua sboccanti
in un porto, i proprietari frontisti devono costruire e mantenere in
buono stato i muri di sponda e gli argini occorrenti, nonche'
prendere tutte le misure necessarie ad evitare l'interrimento dei
fondali.
Il capo del compartimento, sentito l'ufficio del genio civile, e,
se del caso, l'ufficio tecnico comunale, emana le disposizioni alle
quali devono attenersi i proprietari frontisti nella costruzione e
manutenzione delle opere predette.
In caso di mancato adempimento da parte dei proprietari frontisti,
l'autorita' predetta provvede di ufficio, a spese dell'interessato.