(Codice della navigazione-art. 78)
                              Art. 78. 
(Lavori di escavazione lungo  le  sponde  dei  canali  sboccanti  nei
                               porti). 
 
  L'apertura di cave di pietra e l'esecuzione di ogni altro lavoro di
escavazione lungo le sponde  di  canali  o  di  altri  corsi  d'acqua
sboccanti in un porto sono sottoposte all'autorizzazione del capo del
compartimento.