(Codice della navigazione-art. 80)
                              Art. 80. 
          (Uso di armi ed accensione di fuochi nei porti). 
 
  Nei porti e nelle localita' di sosta o di transito delle navi, sono
sottoposti all'autorizzazione del comandante del porto l'uso di armi,
la deflagrazione di sostanze esplosive, nonche' l'accensione di  luci
o di fuochi che possa turbare il servizio di segnalamento.