Art. 80.
(Uso di armi ed accensione di fuochi nei porti).
Nei porti e nelle localita' di sosta o di transito delle navi, sono
sottoposti all'autorizzazione del comandante del porto l'uso di armi,
la deflagrazione di sostanze esplosive, nonche' l'accensione di luci
o di fuochi che possa turbare il servizio di segnalamento.