Art. 82.
(Disordini nei porti e sulle navi).
Qualora si verifichino avvenimenti che possano turbare l'ordine
pubblico nei porti o nelle altre zone del demanio marittimo ovvero
sulle navi che si trovano in porto o in corso di navigazione nel mare
territoriale, l'autorita' di pubblica sicurezza che interviene ne
informa immediatamente quella marittima.
Se l'autorita' di pubblica sicurezza non puo' tempestivamente
intervenire, l'autorita' marittima del luogo provvede nei casi di
urgenza a ristabilire l'ordine, richiedendo ove sia necessario
l'intervento della forza pubblica o, in mancanza, delle forze armate,
e dandone immediato avviso all'autorita' di pubblica sicurezza,
nonche', quando si tratti di nave straniera, all'autorita' consolare
dello Stato di cui la nave batte la bandiera.