(Codice della navigazione-art. 82)
                              Art. 82. 
                 (Disordini nei porti e sulle navi). 
 
  Qualora si verifichino avvenimenti  che  possano  turbare  l'ordine
pubblico nei porti o nelle altre zone del  demanio  marittimo  ovvero
sulle navi che si trovano in porto o in corso di navigazione nel mare
territoriale, l'autorita' di pubblica  sicurezza  che  interviene  ne
informa immediatamente quella marittima. 
 
  Se l'autorita'  di  pubblica  sicurezza  non  puo'  tempestivamente
intervenire, l'autorita' marittima del luogo  provvede  nei  casi  di
urgenza  a  ristabilire  l'ordine,  richiedendo  ove  sia  necessario
l'intervento della forza pubblica o, in mancanza, delle forze armate,
e dandone  immediato  avviso  all'autorita'  di  pubblica  sicurezza,
nonche', quando si tratti di nave straniera, all'autorita'  consolare
dello Stato di cui la nave batte la bandiera.