(Codice della navigazione-art. 84)
                              Art. 84. 
                (Ingiunzione per rimborso di spese). 
 
  Per il rimborso di spese anticipate, o comunque sostenute per conto
di privati, l'autorita' marittima emette ingiunzione, resa esecutoria
con decreto del pretore competente. 
 
  Decorsi  venti  giorni  dalla  notificazione  dell'ingiunzione   al
debitore, senza che questi abbia eseguito il  pagamento,  l'autorita'
marittima puo' procedere agli atti esecutivi. 
 
  Entro il termine predetto il  debitore  puo'  fare  opposizione  al
decreto per motivi  inerenti  all'esistenza  del  credito  o  al  suo
ammontare,  previo  versamento  della  somma  indicata  nell'atto  di
ingiunzione. 
 
  L'opposizione e' proposta dinanzi al giudice competente per valore.