Art. 84.
(Ingiunzione per rimborso di spese).
Per il rimborso di spese anticipate, o comunque sostenute per conto
di privati, l'autorita' marittima emette ingiunzione, resa esecutoria
con decreto del pretore competente.
Decorsi venti giorni dalla notificazione dell'ingiunzione al
debitore, senza che questi abbia eseguito il pagamento, l'autorita'
marittima puo' procedere agli atti esecutivi.
Entro il termine predetto il debitore puo' fare opposizione al
decreto per motivi inerenti all'esistenza del credito o al suo
ammontare, previo versamento della somma indicata nell'atto di
ingiunzione.
L'opposizione e' proposta dinanzi al giudice competente per valore.