Art. 85.
(Attivita' amministrativa nei porti interni).
Le disposizioni del presente capo si applicano anche all'attivita'
amministrativa e alla polizia nei porti della navigazione interna. Le
attribuzioni del capo del compartimento e del comandante di porto
marittimo sono esercitate rispettivamente dal capo dell'ispettorato
di porto e dal comandante di porto della navigazione interna.
Alla vigilanza del comandante del porto sono sottoposti, a norma
dell'articolo 68, coloro i quali esercitano un'attivita' nell'ambito
delle zone portuali della navigazione interna.
Le disposizioni degli articoli 72 e 73 si applicano anche in caso
di sommersione di navi o materiali in localita' dei laghi, dei fiumi
e di altre acque interne nelle quali, a giudizio dell'autorita'
preposta all'esercizio della navigazione interna, possa derivarne
intralcio alla navigazione.
La determinazione del numero minimo dei guardiani delle navi in
disarmo e' fatta dal comandante del porto, a norma dell'articolo 74,
quando occorra per esigenze di sicurezza.
L'autorita' di pubblica sicurezza informa quella preposta
all'esercizio della navigazione interna qualora si verifichino
avvenimenti che possono turbare l'ordine pubblico nei porti o
nell'ambito delle zone portuali ovvero sulle navi che si trovano in
porto o in corso di navigazione su vie navigabili interne.
Il divieto di transito o di sosta puo' essere stabilito dal
ministro per le comunicazioni anche per le zone delle acque interne
nelle quali sia necessario per esigenze di ordine pubblico.