(Codice della navigazione-art. 85)
                              Art. 85. 
            (Attivita' amministrativa nei porti interni). 
 
  Le disposizioni del presente capo si applicano anche  all'attivita'
amministrativa e alla polizia nei porti della navigazione interna. Le
attribuzioni del capo del compartimento e  del  comandante  di  porto
marittimo sono esercitate rispettivamente dal  capo  dell'ispettorato
di porto e dal comandante di porto della navigazione interna. 
 
  Alla vigilanza del comandante del porto sono  sottoposti,  a  norma
dell'articolo 68, coloro i quali esercitano un'attivita'  nell'ambito
delle zone portuali della navigazione interna. 
 
  Le disposizioni degli articoli 72 e 73 si applicano anche  in  caso
di sommersione di navi o materiali in localita' dei laghi, dei  fiumi
e di altre acque  interne  nelle  quali,  a  giudizio  dell'autorita'
preposta all'esercizio della  navigazione  interna,  possa  derivarne
intralcio alla navigazione. 
 
  La determinazione del numero minimo dei  guardiani  delle  navi  in
disarmo e' fatta dal comandante del porto, a norma dell'articolo  74,
quando occorra per esigenze di sicurezza. 
 
  L'autorita'  di  pubblica   sicurezza   informa   quella   preposta
all'esercizio  della  navigazione  interna  qualora  si   verifichino
avvenimenti  che  possono  turbare  l'ordine  pubblico  nei  porti  o
nell'ambito delle zone portuali ovvero sulle navi che si  trovano  in
porto o in corso di navigazione su vie navigabili interne. 
 
  Il divieto di  transito  o  di  sosta  puo'  essere  stabilito  dal
ministro per le comunicazioni anche per le zone delle  acque  interne
nelle quali sia necessario per esigenze di ordine pubblico.