(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 47)
                              Art. 47. 
                (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 50) 

 
  Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi dell'articolo 45, il
presidente, sgombrato il tavolo  dalle  carte  e  dagli  oggetti  non
necessari per lo scrutinio: 
    1) dichiara chiusa la votazione; 
    2)  accerta  il  numero  dei  votanti  risultanti   dalla   lista
elettorale autenticata dalla commissione elettorale, dalla  lista  di
cui all'art. 38 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le  liste
devono essere firmate in ciascun foglio da  due  scrutatori,  nonche'
dal presidente, e devono essere chiuse in un piego sigillato  con  lo
stesso bollo dell'ufficio. 
  Sul  piego  appongono  la  firma  il  presidente  ed   almeno   due
scrutatori, nonche' i rappresentanti delle liste dei candidati che lo
vogliano ed il piego stesso e' immediatamente consegnato o  trasmesso
al pretore del mandamento il quale ne rilascia ricevuta; 
    3) estrae e conta le schede rimaste nella  cassetta  e  riscontra
se, calcolati come votanti gli elettori che  dopo  aver  ricevuto  la
scheda non l'abbiano restituita o ne  abbiano  consegnata  una  senza
appendice o senza il numero o il bollo o la firma  dello  scrutatore,
corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. 
Tali  schede,  nonche'  quelle  rimaste  nel  pacco   consegnato   al
presidente dal sindaco, ed i  tagliandi  dei  certificati  elettorali
vengono, con  le  stesse  norme  indicate  nel  n.  2,  consegnate  o
trasmesse al pretore del mandamento; 
    4) provvede alla chiusura  dell'urna  contenente  le  schede  non
spogliate ed alla formazione di un piego, nel  quale  debbono  essere
riposte le carte relative alle operazioni gia' compiute ed  a  quelle
da compiere nel giorno successivo. All'urna e al piego devono apporsi
le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo col bollo  di
cui all'art. 35 e quello dei rappresentanti  di  lista  che  vogliano
aggiungere il proprio, nonche' le firme del presidente  e  di  almeno
due scrutatori. Indi il presidente  rinvia  lo  scrutinio  al  giorno
successivo a quello in cui ha avuto inizio la votazione. 
  Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine  indicato.  Di
esse e del loro risultato si fa menzione nel  processo  verbale,  nel
quale si prende anche nota  di  tutti  i  reclami  presentati,  delle
proteste fatte, delle decisioni del presidente, nonche' delle firme e
dei sigilli.