Art. 47. (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 50) Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi dell'articolo 45, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio: 1) dichiara chiusa la votazione; 2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale, dalla lista di cui all'art. 38 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonche' dal presidente, e devono essere chiuse in un piego sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio. Sul piego appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonche' i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano ed il piego stesso e' immediatamente consegnato o trasmesso al pretore del mandamento il quale ne rilascia ricevuta; 3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonche' quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnate o trasmesse al pretore del mandamento; 4) provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede non spogliate ed alla formazione di un piego, nel quale debbono essere riposte le carte relative alle operazioni gia' compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo. All'urna e al piego devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo col bollo di cui all'art. 35 e quello dei rappresentanti di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonche' le firme del presidente e di almeno due scrutatori. Indi il presidente rinvia lo scrutinio al giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio la votazione. Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale, nel quale si prende anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, delle decisioni del presidente, nonche' delle firme e dei sigilli.