(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 48)
                              Art. 48. 
                (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 51) 

 
  Compiute le operazioni di cui all'art. 47, il presidente, dopo aver
fatto sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla
chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa  entrarvi.
A tal fine il presidente, coadiuvato dagli  scrutatori,  si  assicura
che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le
porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi  applica  opportuni
mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a
chiudere saldamente dall'esterno la  porta  o  le  porte  d'ingresso,
applicandovi gli stessi mezzi precauzionali. 
  Affida, infine, alla forza pubblica la custodia esterna della  sala
alla quale nessuno puo' avvicinarsi. 
  E' tuttavia consentito ai rappresentanti di  lista  di  trattenersi
all'esterno della, sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.