(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 49)
                              Art. 49. 
                (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 52) 

 
  Trascorse  due  ore  dalla  chiusura  della   votazione,   se   per
contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa, non abbiano potuto
compiersi le operazioni indicate ai numeri 1, 2, 3 dell'art.  47,  il
presidente chiude l'urna contenente le  schede  non  spogliate  e  la
cassetta contenente le schede non distribuite, e ripone in un  piego,
secondo i casi, le liste indicate al n. 2  dell'art.  47,  le  schede
rimaste nel  pacco  consegnato  al  presidente  dal  sindaco,  quelle
eventualmente fuori delle urne e tutte le altre carte  relative  alle
operazioni elettorali. 
  Alla chiusura delle urne e alla formazione del piego si procede con
le norme stabilite al n.  4  dell'art.  47,  facendone  menzione  nel
processo verbale. Poi il presidente rinvia  le  operazioni  alle  ore
otto e provvede alla custodia della sala ai sensi dell'art. 48. 
  Il verbale dev'essere  redatto  in  doppio  esemplare,  firmato  in
ciascun foglio e sottoscritto,  seduta  stante,  da  tutti  i  membri
dell'ufficio presenti. L'adunanza e' poi sciolta immediatamente.