(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 51)
                              Art. 51. 
                (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 54) 

 
  Salve le disposizioni degli articoli 41, 42 e 43, sono nulli i voti
quando le schede: 
    1) non siano quelle prescritte dall'art.  21  o  non  portino  il
bollo o la firma richiesti dagli articoli 34 e 35; 
    2) presentino qualsiasi traccia di  scrittura  o  segni  i  quali
debbano ritenersi fatti artificiosamente; 
    3) non esprimano il voto per alcuna delle liste o per alcuno  dei
candidati o lo esprimano per piu' di  una  lista  o  non  offrano  la
possibilita' di identificare la lista prescelta. 
  E' valido il voto se il segno e' apposto sul contrassegno di lista,
anziche' nella casella a fianco di esso.