Art. 51. (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 54) Salve le disposizioni degli articoli 41, 42 e 43, sono nulli i voti quando le schede: 1) non siano quelle prescritte dall'art. 21 o non portino il bollo o la firma richiesti dagli articoli 34 e 35; 2) presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni i quali debbano ritenersi fatti artificiosamente; 3) non esprimano il voto per alcuna delle liste o per alcuno dei candidati o lo esprimano per piu' di una lista o non offrano la possibilita' di identificare la lista prescelta. E' valido il voto se il segno e' apposto sul contrassegno di lista, anziche' nella casella a fianco di esso.