(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 52)
                              Art. 52. 
                (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 55) 

 
  Se per causa di forza maggiore  l'ufficio  non  possa  ultimare  le
operazioni rinviate alle ore otto  del  giorno  successivo  a  quello
delle elezioni a norma del penultimo comma dell'art. 49,  ovvero  non
possa  procedere  allo  scrutinio,  o  non  lo  compia  nel   termine
prescritto, il presidente deve,  alle  ore  ventiquattro  dei  giorno
successivo a quello delle elezioni, chiudere la cassetta  contenente,
secondo i casi, le schede non distribuite o le schede gia' spogliate,
l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un piego  le
schede residue, quelle che  si  trovassero  fuori  della  cassetta  o
dell'urna e tutti gli altri documenti indicati nell'art. 49. 
  Alla chiusura della cassetta,  dell'urna  ed  alla  formazione  del
piego si applicano le prescrizioni degli articoli precedenti. 
  La cassetta, l'urna ed il piego, insieme col verbale e con le carte
annesse, vengono subito portate nella cancelleria del Tribunale nella
cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al cancelliere  il
quale ne diviene personalmente responsabile. 
  In caso di inadempimento, si applica la disposizione dei  penultimo
comma dell'art. 53.