Art. 53. (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 56 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 20) Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, il quale dev'essere redatto in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti. Il verbale e' poi immediatamente chiuso in un piego, che dev'essere sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza e' poi sciolta immediatamente. Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il piego chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i documenti di cui al 3° comma dell'art. 50 alla cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione. La cancelleria del Tribunale provvede all'immediato inoltro, alla cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale del capoluogo della circoscrizione, del piego previsto dal comma precedente, nonche' delle cassette, delle urne, dei pieghi e degli altri documenti di cui agli articoli 50 e 52. L'altro esemplare del suddetto verbale e di quello redatto a norma dell'art. 49 e' depositato, entro il secondo giorno susseguente a quello delle elezioni, nella segreteria del comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza. Il piego delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo precedente, viene subito portato, da due membri almeno dell'ufficio della sezione, al pretore, il quale, accertata l'integrita' dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della pretura e la propria firma e redige verbale della consegna. Il pretore invita gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste ad assistere, ove lo credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente le liste, indicato nell'art. 47, n. 2, ed alla compilazione, a cura del cancelliere, di un estratto delle liste, da lui vistato in ciascun foglio, e in cui sono elencati gli elettori che non hanno votato. Gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste interventi possono apporre su ciascun foglio la loro firma. L'estratto e' trasmesso, non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della votazione, al sindaco del comune dove ha avuto sede la sezione, il quale ne cura il deposito per quindici giorni, nella segreteria, dandone pubblico avviso mediante manifesto. Ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prendere conoscenza dell'estratto. Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto nel 2°, 3° e 4° comma del presente articolo, il presidente della Corte di appello o del Tribunale puo' far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino. La spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal comune e rimborsate dallo Stato.