(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 54)
                              Art. 54. 
(D L. 10 marzo 1946, n. 74, art 57 e L. 20 gennaio 1948, n 6, art 21) 

 
  La Corte di appello o il Tribunale costituiti in  ufficio  centrale
circoscrizionale,   ai   termini   dell'art.   14,   procede,   entro
ventiquattro ore dal ricevimento degli  atti,  con  l'assistenza  del
cancelliere, alle operazioni seguenti: 
    1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni
in conformita' dell'art. 52 osservando, in quanto siano  applicabili,
le disposizioni degli articoli 47, 49, 50, 51 e 53; 
    2) facendosi assistere, ove lo  creda,  da  uno  o  piu'  esperti
scelti dal presidente, determina la cifra elettorale di ogni lista  e
la cifra individuale di ogni candidato. 
  La cifra elettorale di lista e' data dalla somma  dei  voti  validi
ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio. 
  La cifra individuale  e'  data  dalla  somma  dei  voti  validi  di
preferenza, riportati da ciascun candidato. 
  La cifra elettorale serve di base all'assegnazione del  numero  dei
deputati a ciascuna lista. Per questo effetto, si  divide  il  totale
dei voti validi riportati  da  tutte  le  liste  per  il  numero  dei
deputati  da  eleggere  piu'  tre,  ottenendo  cosi'   il   quoziente
elettorale.   Si   attribuiscono   quindi   ad   ogni   lista   tanti
rappresentanti quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto
nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che  rimangono  non
assegnati sono attribuiti al collegio unico nazionale. 
  Se, con il quoziente elettorale calcolato come sopra, il numero dei
seggi  da  attribuire  alle  varie  liste  superi  quello  dei  seggi
assegnati al  collegio,  le  operazioni  di  ripetono  con  un  nuovo
quoziente ottenuto diminuendo di un'unita' il divisore. 
  Stabilito il  numero  dei  deputati  assegnati  a  ciascuna  lista,
l'ufficio centrale  circoscrizionale  determina  la  graduatoria  dei
candidati  di  ciascuna  lista,  a  seconda  delle  rispettive  cifre
individuali. A parita' di  cifre  individuali,  prevale  l'ordine  di
presentazione nella lista. 
  L'ufficio centrale di ogni collegio circoscrizionale deve stabilire
inoltre la somma esatta dei voti residuali di  ogni  lista  che  deve
comunicare, insieme col numero dei seggi  non  potuti  attribuire  ad
alcuna  lista  per  insufficienza  di  quoziente  o   di   candidati,
all'ufficio centrale nazionale presso la Corte di cassazione, secondo
quanto dispone l'art. 58. La  determinazione  della  somma  dei  voti
residuali deve  essere  fatta  anche  nel  caso  che  tutti  i  seggi
assegnati al collegio circoscrizionale vengano attribuiti. 
  Si considerano voti residuali anche quelli di liste che non abbiano
raggiunto  alcun  quoziente  ed  i  voti  che,  pur  raggiungendo  il
quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati.