(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 55)
                              Art. 55. 
                (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 58) 

 
  Il presidente, in conformita' dei risultati accertati  dall'ufficio
centrale circoscrizionale, proclama eletti, nei limiti dei  posti  ai
quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dal  6°
comma del precedente articolo, quei candidati che hanno  ottenuto  le
cifre individuali piu' elevate.