Art. 55. (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 58) Il presidente, in conformita' dei risultati accertati dall'ufficio centrale circoscrizionale, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dal 6° comma del precedente articolo, quei candidati che hanno ottenuto le cifre individuali piu' elevate.