Art. 57. (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art 60 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 27) Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale invia attestato ai deputati proclamati e ne da' immediata notizia alla segreteria della Camera dei Deputati nonche' alle singole prefetture che la portano a conoscenza del pubblico.