(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 57)
                              Art. 57. 
(D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art 60 e L. 20 gennaio 1948, n. 6,  art.
                                 27) 

 
  Dell'avvenuta proclamazione  il  presidente  dell'ufficio  centrale
invia attestato ai deputati proclamati e  ne  da'  immediata  notizia
alla segreteria  della  Camera  dei  Deputati  nonche'  alle  singole
prefetture che la portano a conoscenza del pubblico.