(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 58)
                              Art. 58. 
(D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 61 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 
                                 27) 

 
  Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale  circoscrizionale,  si
deve redigere in triplice esemplare il processo verbale  che,  seduta
stante, dev'essere firmato  in  ciascun  foglio  e  sottoscritto  dal
presidente,  dagli  altri   magistrati,   dal   cancelliere   e   dai
rappresentanti di lista presenti. 
  Nel verbale deve  specificarsi  il  numero  dei  seggi  non  potuti
attribuire ad alcuna  lista  per  insufficienza  di  quoziente  o  di
candidati, nonche' il numero dei voti residuali di ciascuna  lista  e
l'indicazione della lista del collegio unico  nazionale  alla  quale,
ogni singola lista ha dichiarato di collegarsi per  la  utilizzazione
dei voti residuali. 
  Nel verbale debbono essere inoltre indicati, in appositi elenchi, i
nomi  dei  candidati  di  ciascuna  lista  non  eletti,   nell'ordine
determinato in conformita' dell'articolo 54. 
  Uno degli esemplari del verbale, con i documenti  annessi,  nonche'
tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi
allegati, devono essere inviati subito  dal  presidente  dell'ufficio
centrale alla segreteria, della Camera  dei  Deputati,  la  quale  ne
rilascia ricevuta. 
  L'organo  di  verifica  dei  poteri  accerta  anche,  agli  effetti
dell'art. 61, l'ordine di  precedenza  dei  candidati  non  eletti  e
pronuncia sui relativi reclami. 
  Il secondo esemplare del verbale e'  depositato  nella  cancelleria
della Corte di appello o del Tribunale;  il  terzo  e'  trasmesso  in
plico sigillato all'ufficio centrale nazionale  presso  la  Corte  di
cassazione, mediante corriere speciale.