(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 59)
                              Art. 59. 
(D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 62 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 
                                 22) 

 
  L'ufficio  centrale  nazionale  costituito  presso  la   Corte   di
cassazione, composto secondo l'art. 15, appena pervenuti i verbali di
tutti gli uffici centrali circoscrizionali, procede  alla  somma  dei
seggi non attribuiti in tutte le  circoscrizioni  elettorali  e  alla
somma, dei voti residuati, in tutti  i  collegi  circoscrizionali,  a
favore delle singole liste collegate con quelle  del  collegio  unico
nazionale  che  abbiano  raggiunto  nelle  circoscrizioni  almeno  un
quoziente. Divide la somma dei  voti  residuati  di  tutte  le  liste
ammesse  per  il  numero  dei  seggi  da  attribuire.  Il   risultato
costituisce il quoziente elettorale per il collegio unico nazionale. 
  Divide poi la somma dei voti residuati riversati ad ogni lista  del
collegio unico nazionale per tale quoziente: il risultato rappresenta
il numero dei seggi da assegnarsi a ciascuna lista del collegio unico
nazionale. 
  I posti rimanenti sono rispettivamente attribuiti alle liste per le
quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di
parita' di resti, a quella lista che abbia avuto  riversati  maggiori
voti residuati nel collegio unico nazionale. 
  Proclama quindi eletti, in  corrispondenza  del  numero  dei  seggi
attribuiti nel collegio unico nazionale a ciascuna lista, i candidati
secondo l'ordine che hanno nella lista stessa. 
  Si applica, infine, anche per questi eletti, il disposto  dell'art.
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