Art. 60. (D. L. 10 marzo 1945, n. 74, art. 63) Il deputato eletto in piu' collegi deve dichiarare alla presidenza della Camera dei Deputati entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale collegio prescelga. Mancando l'opzione, si procede a sorteggio. Il deputato che sia eletto nel collegio unico nazionale ed in uno o piu' collegi circoscrizionali, appena convalidato, si intende eletto nel collegio unico nazionale e nella sua lista circoscrizionale prende il suo posto, il primo dei non eletti.