(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 60)
                              Art. 60. 
                (D. L. 10 marzo 1945, n. 74, art. 63) 

 
  Il deputato eletto in piu' collegi deve dichiarare alla  presidenza
della Camera dei Deputati entro otto  giorni  dalla  convalida  delle
elezioni, quale collegio prescelga. 
  Mancando l'opzione, si procede a sorteggio. 
  Il deputato che sia eletto nel collegio unico nazionale ed in uno o
piu' collegi circoscrizionali, appena convalidato, si intende  eletto
nel collegio unico  nazionale  e  nella  sua  lista  circoscrizionale
prende il suo posto, il primo dei non eletti.