(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 61)
                              Art. 61. 
(D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 64 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 
                                 23) 

 
  Il seggio  che  rimanga  vacante  per  qualsiasi  causa,  anche  se
sopravvenuta, e' attribuito al candidato, che  nella  medesima  lista
segue   immediatamente   l'ultimo   eletto   nell'ordine    accertato
dall'organo di verifica dei poteri. 
  Se il caso di sostituzione si verifichi nella lista nazionale e  il
candidato subentrante sia gia' deputato nella lista  circoscrizionale
avente lo stesso contrassegno, si applica il capoverso dell'art. 60.