Art. 61. (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 64 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 23) Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, e' attribuito al candidato, che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri. Se il caso di sostituzione si verifichi nella lista nazionale e il candidato subentrante sia gia' deputato nella lista circoscrizionale avente lo stesso contrassegno, si applica il capoverso dell'art. 60.