Art. 62. (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 65 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 27) Alla Camera dei Deputati e' riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronunzia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'ufficio centrale durante la loro attivita' o posteriormente. I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno effetto. Le proteste e i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'ufficio centrale devono essere trasmessi alla segreteria della Camera dei Deputati entro il termine di venti giorni dalla proclamazione fatta dall'ufficio centrale. La segreteria ne rilascia ricevuta. Nessuna elezione puo' essere convalidata prima che siano trascoisi venti giorni dalla proclamazione.