(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 62)
                              Art. 62. 
(D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 65 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 
                                 27) 

 
  Alla Camera dei Deputati e' riservata la convalida  della  elezione
dei propri  componenti.  Essa  pronunzia  giudizio  definitivo  sulle
contestazioni, le  proteste  e,  in  generale,  su  tutti  i  reclami
presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'ufficio
centrale durante la loro attivita' o posteriormente. 
  I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non  hanno
effetto. 
  Le proteste e i reclami non presentati agli uffici delle sezioni  o
all'ufficio centrale devono essere trasmessi  alla  segreteria  della
Camera  dei  Deputati  entro  il  termine  di  venti   giorni   dalla
proclamazione fatta dall'ufficio centrale. La segreteria ne  rilascia
ricevuta. 
  Nessuna elezione puo' essere convalidata prima che siano  trascoisi
venti giorni dalla proclamazione.