(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 63)
                              Art. 63. 
                 (L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 25) 

 
  Gli impiegati dello Stato e di  altre  Amministrazioni,  nonche'  i
dipendenti degli Enti ed Istituti di diritto pubblico sottoposti alla
vigilanza dello Stato,  che  siano  eletti  deputati,  sono,  ove  lo
richiedano, collocati in congedo straordinario per  tutta  la  durata
del mandato parlamentare, secondo le norme in vigore. 
  I magistrati in aspettativa ai sensi della lettera g)  dell'art.  6
conservano il trattamento di cui godevano.