(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 64)
                              Art. 64. 
                 (L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 24) 

 
  E' riservata alla Camera dei deputati la  facolta'  di  ricevere  e
accettare le dimissioni dei propri membri.