(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 65)
                              Art. 65. 
(D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 81 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 
                                 27) 

 
  Qualora un deputato sia tratto in arresto perche'  colto  nell'atto
di commettere un delitto per il quale e' obbligatorio  il  mandato  o
l'ordine di  cattura,  la  Camera  decide,  entro  dieci  giorni,  se
l'arresto debba essere mantenuto.