(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 66)
                              Art. 66. 
                (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 82) 

 
  Non e' ammessa rinunzia o  cessione  dell'indennita'  spettante  ai
deputati a norma dell'art. 69 della Costituzione.