(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 79)
                              Art. 79. 

 
  Le  comunicazioni  o  notificazioni  da   farsi   a   norma   delle
disposizioni del  presente  regolamento  sono  eseguite  a  mezzo  di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che nelle norme
stesse non sia diversamente disposto. 
  Le comunicazioni o notificazioni predette debbono essere  fatte  al
prefetto ed al procuratore della Repubblica del luogo ove ha sede  il
Consiglio dell'Ordine o Collegio.