Art. 80. I Consigli degli Ordini o Collegi ed i Comitati centrali, eletti ai sensi degli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 13 settembre 1916, n. 233, dureranno in carica rispettivamente sino al 31 dicembre dell'anno successivo e fino al 31 maggio del secondo anno successivo a quello delle elezioni.