(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 80)
                              Art. 80. 

 
  I Consigli degli Ordini o Collegi ed i Comitati centrali, eletti ai
sensi degli articoli 22 e 24 del  decreto  legislativo  13  settembre
1916, n. 233, dureranno in carica rispettivamente sino al 31 dicembre
dell'anno successivo e fino al 31 maggio del secondo anno  successivo
a quello delle elezioni.