(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 81)
                              Art. 81. 

 
  I ricorsi gia' depositati  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente regolamento e prodotti  alla  Commissione  centrale  di  cui
all'art. 28 del regio decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184,  convertito
nella legge 27 maggio 1939, n. 983, al Consiglio superiore di sanita'
o all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica  relativi
mente alle materie di competenza della Commissione  centrale  di  cui
all'art. 17 del decreto-legge 13 settembre 1946, n. 233, sono  decisi
dalla Commissione stessa. 
  Questa ha facolta' di assegnare, ove occorra, un termine perentorio
al  ricorrente  perche'  provveda  alle  formalita'  prescritte   dal
precedente capo. 

 
           Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                             DE GASPERI