Art. 81. I ricorsi gia' depositati alla data di entrata in vigore del presente regolamento e prodotti alla Commissione centrale di cui all'art. 28 del regio decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184, convertito nella legge 27 maggio 1939, n. 983, al Consiglio superiore di sanita' o all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica relativi mente alle materie di competenza della Commissione centrale di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 settembre 1946, n. 233, sono decisi dalla Commissione stessa. Questa ha facolta' di assegnare, ove occorra, un termine perentorio al ricorrente perche' provveda alle formalita' prescritte dal precedente capo. Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri DE GASPERI