(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 58)
                              Art. 58. 
                           (Delimitazione) 

 
  Le operazioni di delimitazione di cui all'articolo  32  del  codice
sono autorizzate dal ministro per la marina mercantile. 
  Il capo del compartimento notifica  a  coloro  che  possono  avervi
interesse l'invito a intervenire alle operazioni e a produrre i  loro
titoli. Tale invito puo' essere notificato anche ai mezzo  di  agenti
dell'autorita' marittima mercantile. 
  La  commissione  delimitatrice   e'   presieduta   dal   capo   dei
compartimento o  da  un  suo  delegato  e  di  essa  fanno  parte  un
rappresentante della intendenza di finanza ed  uno  dell'ufficio  del
genio civile. 
  La commissione procede alla data stabilita alla delimitazione anche
se non interviene alcun interessato. 
  Dell'avvenuta delimitazione e' redatto processo verbale,  corredato
dai piani e dagli altri disegni; tale verbale e' firmato da tutti gli
intervenuti  e  diviene  obbligatorio  per  lo  stato  dopo  che  sia
approvato dal ministro per la  marina  mercantile,  di  concerto  con
quello per le finanze. 
  Lo spese sono sostenute per meta' dallo Stato e per  l'altra  meta'
dai privati interessati. I  privati  devono  effettuare  un  deposito
presso la cassa dell'ufficio del compartimento nella misura da questo
stabilita. Il deposito e' liquidato secondo  le  norme  dell'articolo
11.