Art. 58. (Delimitazione) Le operazioni di delimitazione di cui all'articolo 32 del codice sono autorizzate dal ministro per la marina mercantile. Il capo del compartimento notifica a coloro che possono avervi interesse l'invito a intervenire alle operazioni e a produrre i loro titoli. Tale invito puo' essere notificato anche ai mezzo di agenti dell'autorita' marittima mercantile. La commissione delimitatrice e' presieduta dal capo dei compartimento o da un suo delegato e di essa fanno parte un rappresentante della intendenza di finanza ed uno dell'ufficio del genio civile. La commissione procede alla data stabilita alla delimitazione anche se non interviene alcun interessato. Dell'avvenuta delimitazione e' redatto processo verbale, corredato dai piani e dagli altri disegni; tale verbale e' firmato da tutti gli intervenuti e diviene obbligatorio per lo stato dopo che sia approvato dal ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per le finanze. Lo spese sono sostenute per meta' dallo Stato e per l'altra meta' dai privati interessati. I privati devono effettuare un deposito presso la cassa dell'ufficio del compartimento nella misura da questo stabilita. Il deposito e' liquidato secondo le norme dell'articolo 11.