(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 59)
                              Art. 59. 
       (Art. 30, comma 2° e 3°, R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). 

 
  Entro ciascun periodo di pagamento della retribuzione  gli  assegni
base corrispondenti spettano per  intero,  qualunque  sia  il  numero
delle giornate di lavoro prestate, qualora  permanga  la  continuita'
del rapporto di lavoro e il lavoratore abbia compiuto nella settimana
almeno 24 ore di lavoro effettivo se operaio, o 30  se  impiegato,  o
anche una media equivalente in  caso  di  retribuzione  a  mese  o  a
quindicina o di ripartizione dei lavoro in periodi ultrasettimanali. 
  Qualora la durata del lavoro compiuto nella settimana o  la  durata
media equivalente risulti  inferiore  ai  limiti  predetti,  spettano
tanti  assegni  giornalieri  quante  sono  le  giornate   di   lavoro
effettivamente prestate.