(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 62)
                              Art. 62. 
               (Art. 43 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). 

 
  Per gli equipaggi arruolati con  partecipazione  agli  utili  o  al
prodotto, la  retribuzione  e'  determinata  sulla  base  dei  salari
convenzionali   previsti   dall'art.   72   del    regolamento    per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni  sul  lavoro  e  le
malattie professionali approvato con regio decreto 25  gennaio  1937,
n. 200.