Art. 62. (Art. 43 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). Per gli equipaggi arruolati con partecipazione agli utili o al prodotto, la retribuzione e' determinata sulla base dei salari convenzionali previsti dall'art. 72 del regolamento per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200.