(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 64)
                              Art. 64. 
          (Art. 1 D.Leg.C.P.S. 17 dicembre 1947, n. 1586). 

 
  Le aziende da considerarsi artigiane ai fini dell'applicazione  del
presente testo unico sono determinate con decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, sentito il Ministro per l'industria e
il commercio.