(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 75)
                              Art. 75. 
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 53, e L. 16 maggio 1956, n.  493,
                              art. 33). 
 
 
  Il presidente  dichiara  il  risultato  dello  scrutinio  e  ne  fa
certificazione nel verbale,  del  quale  fa  compilare  un  estratto,
contenente  i  risultati  della  votazione  e  dello  scrutinio,  che
provvede a rimettere subito alla Prefettura, tramite  il  Comune.  Il
verbale e' poi immediatamente chiuso  in  un  plico,  che  dev'essere
sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente, da  almeno
due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti.  L'adunanza
e' poi sciolta immediatamente. 
  Il presidente o,  per  sua  delegazione  scritta,  due  scrutatori,
recano immediatamente il  plico  chiuso  e  sigillato  contenente  un
esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di
cui al 3° comma dell'art. 72 alla Cancelleria del Tribunale nella cui
circoscrizione ha sede la sezione. 
  La Cancelleria del Tribunale provvede  all'immediato  inoltro  alla
Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale del capoluogo della
circoscrizione  dei  plichi  e  dei  documenti  previsti  dal   comma
precedente, nonche' delle cassette, delle urne, dei  plichi  e  degli
altri documenti di cui all'art. 73. 
  L'altro esemplare del suddetto verbale e' depositato, nella  stessa
giornata, nella Segreteria del Comune dove ha  sede  la  sezione,  ed
ogni  elettore  della  circoscrizione   ha   diritto   di   prenderne
conoscenza. 
  Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale
relativo alla formazione e all'invio  di  esso  nei  modi  prescritti
dall'art. 73, viene subito portato, da due membri almeno dell'Ufficio
della sezione, al  Pretore,  il  quale,  accertata  l'integrita'  dei
sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della Pretura  e  la
propria firma e redige verbale della consegna. 
  Il Pretore invita gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste ad
assistere,  ove  lo  credano,  entro  il  termine  di   giorni   tre,
all'apertura del plico contenente le liste, indicato nell'art. 67, n.
2, ed alla compilazione, a cura del cancelliere, di un estratto delle
liste, da lui vistato in ciascun foglio, e in cui sono  elencati  gli
elettori che non hanno votato. 
  Gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste intervenuti  possono
apporre su ciascun foglio la loro firma. 
  L'estratto  e'  trasmesso,  non  oltre   il   sessantesimo   giorno
successivo a quello della votazione, al Sindaco del  Comune  dove  ha
avuto sede la sezione, il quale ne cura  il  deposito,  per  quindici
giorni, nella Segreteria, dandone pubblico avviso mediante manifesto.
Ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prendere  conoscenza
dell'estratto. 
  Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto nel  2°,  3°  e  4°
comma del presente articolo, il Presidente della Corte di  appello  o
del Tribunale puo' far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le
carte ovunque si trovino. 
  Le spese tutte  per  le  operazioni  indicate  in  questo  e  negli
articoli precedenti sono anticipate dal  Comune  e  rimborsate  dallo
Stato.