Art. 83. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 59, comma 1°, 2° e 3°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 36). L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista sommando le cifre elettorali riportate nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno ed accerta quali delle liste abbiano ottenuto almeno un quoziente in una circoscrizione e una cifra elettorale nazionale di almeno 300.000 voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) dell'art. 76. Procede poi al riparto dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni tra le liste che hanno raggiunto i requisiti di cui al comma precedente. A tal fine procede alla somma dei predetti seggi e, per ogni lista ammessa al riparto, alla somma dei voti residuati in tutte le circoscrizioni. Divide la somma dei voti residuati di tutto le liste ammesse per il numero dei seggi da attribuire: nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale nazionale. Divide poi la somma dei voti residuati di ogni lista per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle liste che abbiano avuto maggiori voti residuati: a parita' di questi ultimi si procede a sorteggio. Si considerano resti anche i totali dei voti residui delle liste che non hanno raggiunto il quoziente nazionale. I seggi spettanti a ciascuna lista vengono attribuiti alla lista stessa nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale. Qualora ad una lista fosse assegnato un seggio in una circoscrizione nella quale tutti i candidati della lista stessa fossero stati gia' proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale nazionale attribuisce il seggio alla lista in altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta. L'Ufficio centrale nazionale comunica agli Uffici circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.