(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 84)
                              Art. 84. 
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 59, comma 4° e 5°, e L. 16 maggio
                       1956, n. 493, art. 37). 
 
 
  Per ogni lista della circoscrizione alla quale  l'Ufficio  centrale
nazionale   ha   attribuito    il    seggio,    l'Ufficio    centrale
circoscrizionale proclama eletto il  candidato  della  lista  che  ha
ottenuto, dopo gli eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra
individuale. 
  Si applica, infine, anche per questi eletti, il disposto  dell'art.
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