Art. 84. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 59, comma 4° e 5°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 37). Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale nazionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale. Si applica, infine, anche per questi eletti, il disposto dell'art. 80.