(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 89)
                              Art. 89. 
              (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 64). 
 
 
  E' riservata alla Camera dei deputati la  facolta'  di  ricevere  e
accettare le dimissioni dei propri membri.