(Trattato-art. 22)
                               Art. 22 
 
  1. In caso di mancato accordo sull'ammontare dello  indennizzo  fra
il titolare del brevetto,  del  titolo  di  protezione  temporanea  o
modello  d'utilita'  e  il  beneficiario  della  licenza  d'uso,  gli
interessati possono concludere un compromesso al fine di demandare la
decisione al Collegio arbitrale. 
  Le parti rinunciano per cio'  stesso  a  qualsiasi  ricorso,  fatto
salvo il ricorso di cui all'art. 18. 
  2. Se il beneficiario rifiuta la conclusione di un compromesso,  la
licenza di cui ha beneficiato e' considerata nulla. 
  Se  il  titolare  rifiuta  la  conclusione   di   un   compromesso,
l'indennizzo previsto dal presente articolo e' fissato  dagli  organi
nazionali competenti.