(Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228- art. 29)
                              Art. 29. 
                       Certificati anagrafici. 

 
  I certificati concernenti la  residenza  e  lo  stato  di  famiglia
anagrafica vengono rilasciati dall'ufficiale di  anagrafe  a  domanda
dell'interessato. 
  Nel caso che il richiedente  non  sia  il  capo  famiglia  o  altro
componente  della  famiglia  anagrafica,  la  richiesta  deve  essere
accompagnata dall'esibizione  della  carta  d'identita'  o  od  altro
idoneo documento di  riconoscimento,  i  cui  estremi  devono  essere
trascritti negli atti dell'ufficio.