(Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228- art. 29)
Art. 29.
Certificati anagrafici.
I certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia
anagrafica vengono rilasciati dall'ufficiale di anagrafe a domanda
dell'interessato.
Nel caso che il richiedente non sia il capo famiglia o altro
componente della famiglia anagrafica, la richiesta deve essere
accompagnata dall'esibizione della carta d'identita' o od altro
idoneo documento di riconoscimento, i cui estremi devono essere
trascritti negli atti dell'ufficio.