(Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228- art. 30)
                              Art. 30. 
                Contenuto dei certificati anagrafici. 

 
  I certificati anagrafici, devono contenere l'indicazione del Comune
e  della  data  di  rilascio;  l'oggetto  della  certificazione;   le
generalita' delle persone cui la certificazione si  riferisce,  salvo
le particolari disposizioni di cui alla legge  31  ottobre  1955,  n.
1064; la firma dell'ufficiale di anagrafe ed il bollo d'ufficio. 
  Non costituiscono materia di certificazione  le  notizie  riportate
nelle schede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere,
la condizione non professionale, il  titolo  di  studio  e  le  altre
notizie  il  cui  inserimento  nelle  schede  individuali  sia  stato
autorizzato ai  sensi  dell'art.  18,  comma  secondo,  del  presente
regolamento. 
  Il  certificato  di  stato  di  famiglia   deve   rispecchiare   la
composizione  familiare  quale  risulta  dall'anagrafe  all'atto  del
rilascio del certificato.