(Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228- art. 31)
                              Art. 31. 
          Ricorsi in materia di certificazioni anagrafiche 

 
  In caso di rifiuto opposto dall'ufficiale di anagrafe  al  rilascio
dei certificati anagrafici e in caso di errori contenuti in essi,  si
applicano le disposizioni di cui all'art. 160 del T. U. 
  della legge comunale e provinciale approvato con  regio  decreto  4
febbraio 1915, n. 148, ed all'art. 63 del  testo  unico  della  legge
comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo  1934,  n.
383.