Art. 31. Ricorsi in materia di certificazioni anagrafiche In caso di rifiuto opposto dall'ufficiale di anagrafe al rilascio dei certificati anagrafici e in caso di errori contenuti in essi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 160 del T. U. della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, ed all'art. 63 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.