(Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228- art. 32)
                              Art. 32. 
         Divieto di consultazione delle schede anagrafiche. 

 
  E'  vietata  alle  persone  estranee  all'ufficio  di  anagrafe  la
consultazione delle schede anagrafiche.