Art. 33. Chiunque intenda costituire un deposito di acque gassate e bibite analcooliche per il commercio all'ingrosso deve farne denuncia al sindaco. Per i locali di tali depositi, per i servizi annessi e per il personale valgono, per quanto applicabili, le norme contenute nei titoli II e IV relative alle fabbriche. Tali depositi sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo dell'ufficiale sanitario.