(Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 33)
                              Art. 33. 

 
  Chiunque intenda costituire un deposito di acque gassate  e  bibite
analcooliche per il commercio all'ingrosso  deve  farne  denuncia  al
sindaco. 
  Per i locali di tali depositi, per  i  servizi  annessi  e  per  il
personale valgono, per quanto applicabili,  le  norme  contenute  nei
titoli II e IV relative alle fabbriche. Tali depositi sono sottoposti
alla vigilanza ed al controllo dell'ufficiale sanitario.